Senegal
Il codice generale delle imposte (Cgi) in vigore è quello che è stato emanato con la legge n. 92-40 del 9 luglio 1992
Il sistema tributario prevede imposte dirette e indirette il cui gettito è destinato allo Stato e/o alle collettività territoriali (province e comuni). Tutte le fasi di tali entrate (liquidazione delle dichiarazioni, controllo, riscossione) sono gestite dalla Direzione Generale delle Imposte e del Demanio (Direction Générale des Impôts - D.G.I.) per il tramite degli uffici locali. Il codice generale delle imposte (CGI) in vigore è quello emanato con legge n. 92-40 del 9 luglio 1992, come modificato dalla legge n. 2012-31 del 31 dicembre 2012 (legge finanziaria 2013) e da ultimo dalla legge n. 2015-06 del 23 marzo 2015 che in un’ottica di semplificazione e ottimizzazione hanno profondamente revisionato e modernizzato la fiscalità senegalese soprattutto in materia di tassazione dei redditi delle persone fisiche - mediante l’abrogazione dell’imposta proporzionale e del sistema del quoziente familiare e l’introduzione di una contribuzione globale fondiaria sostitutiva di talune imposte – e in materia di imposta di registro nonché di adempimenti dando la possibilità ai contribuenti di presentare le dichiarazioni ed effettuare i versamenti in via telematica.
La tassazione delle persone fisiche
Per il principio di territorialità le persone fisiche fiscalmente domiciliate in Senegal sono qui assoggettate a tassazione per tutti i redditi ovunque prodotti mentre le persone non domiciliate sono assoggettate soltanto per i redditi di fonte senegalese. Pertanto, fatte salve le disposizioni delle convenzioni internazionali contro doppie imposizioni, sono soggetti all’imposta sui redditi (IR) le persone fisiche domiciliate in Senegal indipendentemente dalla loro nazionalità.
Scaglioni annuali di reddito Aliquota
Da 0 a 630.000 FCFA 0%
Da 630.001 a 1.500.000 FCFA 20%
Da 1.500.001 a 4.000.000 FCFA 30%
Da 4.000.001 a 8.000.000 FCFA 35%
Da 800.000.001 a 13.500.000 FCFA 37%
Oltre 13.500.000 FCFA 40%
La tassazione delle persone giuridiche
Per il principio di territorialità l’imposta sulle società (IS) colpisce i redditi delle imprese che esercitano un’attività economica in Senegal ovvero quei redditi che sono imputabili all’impresa in forza di una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. Se l’impresa non dispone di una stabile organizzazione in Senegal i redditi sono considerati di fonte senegalese quando l’attività è esercitata tramite un rappresentante che non ha personalità giuridica distinta o l’impresa effettua un ciclo completo di operazioni commerciali oppure realizza plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli di società senegalesi. Sono soggetti all’imposta sulle società le società di capitali e assimilate (qualunque sia l’oggetto sociale); gli enti pubblici, gli organismi dello Stato o delle collettività locali che abbiano autonomia finanziaria e si dedichino ad una attività di carattere industriale o commerciale o ad operazioni con scopo di lucro; le persone giuridiche domiciliate all'estero che beneficiano in Senegal di redditi immobiliari o vi realizzano plusvalenze derivanti da cessione di diritti mobiliari o diritti sociali detenuti in imprese di diritto senegalese. Possono invece optare (in maniera definitiva e irrevocabile) per l'IS le società di persone e assimilate, i GEIE, le società a responsabilità limitata (S.A.R.L.) il cui socio unico sia una persona fisica. Sono esenti dal pagamento dell’IS determinati enti morali come le casse di credito agricolo, le società di assicurazione e riassicurazione agricole, le cooperative agricole e quelle costituite per l’edificazione di immobili adibiti ad uso abitativo esclusivo dei propri soci.
La base imponibile e le aliquote
La determinazione del reddito imponibile avviene con le stesse regole previste per la determinazione del reddito d’impresa (B.I.C.) con metodo analitico. Sono deducibili i seguenti costi: gli ammortamenti; gli accantonamenti per perdite o oneri specifici; le erogazioni liberali (nel limite del 2 per mille del volume d’affari); le spese generali (consistenti in spese di personale e manodopera, affitto di immobili da parte della società, carichi finanziari dovuti a soci che abbiano messo a disposizione somme al di là degli apporti al capitale sociale, atti di liberalità, doni e sovvenzioni a favore di opere o organismi di interesse generale, spese di sede per le imprese la cui sede sociale sia all'estero, spese di installazione all'estero, spese di rappresentanza pagate a dirigenti e quadri della società, imposte professionali, ad eccezione della stessa IS, dell'imposta minima forfetaria, della tassa speciale sugli autoveicoli intestati alle persona giuridiche e di tutte le ammende e sanzioni). Sono deducibili dal reddito imponibile i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per investimenti immobiliari o in valori immobiliari nel limite del 50% del reddito realizzato con possibilità di riportare l’eccedenza nei successivi esercizi fino all’ottavo.
I dividendi e gli interessi, assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non sono ricompresi nella base imponibile. Il credito di imposta sui dividendi è riportabile per tre esercizi alla fine dei quali può essere chiesto a rimborso. Le società la cui sede centrale è situata in Senegal che detengono almeno il 20% del capitale di una filiale beneficiano di un credito d’imposta pari all’importo della ritenuta operata sui dividendi distribuiti dalla filiale. Detti dividendi non sono imponibili in capo alla società madre per il 95% del loro ammontare a condizione che questa abbia detenuto i titoli per un periodo minimo di due anni. Per quanto riguarda le plusvalenze, si distingue tra plusvalenze realizzate durante l’esercizio dell’attività e quelle realizzate in seguito alla cessazione dell’attività o alla cessione parziale dell’impresa. Nel primo caso la plusvalenza è imputata al reddito d’impresa per il 50% del suo ammontare se il bene oggetto di cessione è detenuto o realizzato almeno da 5 anni, nel secondo caso la plusvalenza è imputata per un terzo del suo ammontare. Se il contribuente si impegna a reinvestire, in imprese di sua proprietà installate in Senegal, entro i tre anni successivi alla realizzazione della plusvalenza un importo pari a quello della plusvalenza aumentato del prezzo di acquisto dei beni ceduti la plusvalenza non viene tassata nell’anno in cui è realizzata. La plusvalenza reinvestita viene considerata come destinata all’ammortamento delle nuove immobilizzazioni e dedotta dal prezzo di acquisto dei beni per il calcolo degli ammortamenti e delle ulteriori plusvalenze. Alle stesse condizioni non sono considerate imponibili le plusvalenze realizzate a seguito di cessione di immobili oggetto di interventi di recupero siti in località individuate con decreto del Ministero delle Finanze. L'aliquota dell’imposta sulle società è unica, attualmente pari al 30%. I redditi inferiori a 1.000 FCFA non scontano l’IS. Per le stabili organizzazioni di società che hanno sede in Stati con cui il Senegal non ha concluso una convenzione contro le doppie imposizioni l’aliquota è pari al 20% della metà dei redditi non reinvestiti. La base di calcolo è costituita dal reddito dell’ultimo esercizio chiuso ovvero dai redditi rapportati ad un periodo di 12 mesi in caso di esercizio di durata inferiore o superiore all’anno.
L’imposta minima forfetaria sulle società
Si applica a decorrere dal secondo anno di attività a tutte le società e le persone giuridiche soggette ad IS. L’IMFS rappresenta un acconto dell'IS dalla quale verrà dedotta nel caso in cui il risultato dell'esercizio fiscale sia positivo. Al contrario, in caso di risultato deficitario, l’IMF avrà valore di imposta definitiva, già acquisita all’Erario. L’IMFS è calcolata applicando lo 0,5% al volume d'affari lordo realizzato nell'esercizio precedente.
In ogni caso non può essere inferiore a 500.000 FCFA né superare i 5 milioni FCFA.
L’imposta sul valore aggiunto
L’imposta è applicata a decorrere dal 1991. Nel quadro del mercato comune UEMOA, che ha imposto agli Stati membri l'armonizzazione delle rispettive legislazioni in materia di imposta sul valore aggiunto nonché l'adozione di un'aliquota unica compresa tra il 15 ed il 20% e di una tabella comunitaria di beni e servizi esenti, il Senegal ha fissato, con legge del 6 settembre 2001, l'aliquota Iva al 18%. L'aliquota ridotta del 10% si applica ai prodotti locali e alle importazioni, in particolare i prodotti di grande consumo (frutta, legumi, carta) e alle Le prestazioni di servizio legate all'attività del turismo. Tra le operazioni esenti troviamo quelle relative a: prestazioni ospedaliere (compreso il trasporto di feriti e malati, e le cure fornite da centri ospedalieri pubblici, case di cura e organismi assimilati, nonché le prestazioni rese da membri del corpo medico e paramedico); forniture di medicinali e di prodotti farmaceutici, nonché di materiali e di prodotti specifici per le attività mediche; forniture di prodotti alimentari non trasformati e di prima necessità, la cui lista è oggetto di decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze; prestazioni di servizi effettuate nel settore dell'insegnamento scolastico o universitario da istituzioni pubbliche o private o da organismi assimilati sottoposti a regolamentazione amministrativa; operazioni bancarie e prestazioni assicurative, che vengono sottoposte a tassazione specifica, nonché le prestazioni di riassicurazione e coassicurazione; vendita, importazione, stampa e composizione di libri, giornali e pubblicazioni periodiche di informazione, ad eccezione delle entrate derivanti dalla pubblicità, nonché le vendite e le importazioni di carta da giornale e di altra carta per stampa utilizzata nella realizzazione di giornali e altri periodici; importazione di beni sottoposti ad un regime doganale sospensivo nonché le prestazioni di servizi connesse ai beni sottoposti a regime doganale di transito; operazioni di trasporto pubblico di viaggiatori effettuate da trasportatori iscritti come tali nel registro delle licenze, titolari di autorizzazioni regolamentari che pratichino tariffe omologate dalla pubblica autorità, salvo opzione per l’imponibilità; importazioni e rivendite, senza previa trasformazione, di prodotti e merci destinati allo Stato, alle municipalità e agli enti pubblici nella misura in cui tali prodotti siano esonerati dai diritti doganali di entrata. Disposizioni particolari sono previste per la fornitura e la vendita di tabacchi nonché delle bevande alcoliche e non alcoliche.I contribuenti in regime ordinario sono tenuti a presentare le dichiarazioni periodiche (abitualmente con cadenza mensile) e a versare l’imposta dovuta entro il 15 del mese per le operazioni realizzate nel mese precedente, senza obbligo di presentazione della dichiarazione annuale.Il rimborso dell’imposta invece deve essere chiesto a pena di decadenza entro due anni presentando apposita istanza, accompagnata dai documenti giustificativi, al Direttore Generale delle Imposte e delle Dogane. La normativa Iva si applica anche ai non residenti che effettuano operazioni economiche in Senegal i quali devono identificarsi presso l’ufficio delle imposte tramite un rappresentante domiciliato in Senegal che si impegna ad assolvere tutte le formalità e i pagamenti, in caso contrario l’imposta e le sanzioni sono dovute dal cliente-residente.
Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamenti
I contribuenti sono tenuti a versare l’IR tre tranches, ciascuna pari ad un terzo dell’imposta dovuta sui redditi dell’anno precedente: i primi due acconti entro il 15 febbraio e il 30 aprile, il saldo entro il 15 giugno. I titolari di redditi soggetti a ritenuta alla fonte sono esonerati dal versamento degli acconti. La ritenuta operata mensilmente dal datore di lavoro viene versata entro il 30 del mese successivo, tuttavia i datori di lavoro che operano ritenute mensili per un importo inferiore a 20.000 FCFA e coloro che sono assoggettati al regime ordinario semplificato e alla CGU effettuano il versamento a gennaio, aprile, luglio e ottobre per le ritenute operate nel trimestre. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. La dichiarazione deve essere accompagnata dall’indicazione dei carichi familiari e degli elementi considerati dal CGI come indici di ricchezza (residenze principali e secondarie anche all’estero, frutteti, cavalli da corsa, custodi, cuochi e giardinieri, automobili, barche, aerei da turismo). I contribuenti che possiedono soltanto redditi di lavoro dipendente soggetti a ritenuta alla fonte sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione. Per i redditi derivanti da attività professionale il termine per la presentazione è il 31 marzo mentre per i redditi d’impresa è il 30 aprile.
L'IS è pagata in tre rate (15 febbraio, 30 aprile e 15 giugno) nel corso dell’anno successivo all’esercizio di riferimento. Il primo acconto non può essere inferiore all’importo dovuto a titolo di IMFS, il secondo acconto è pari ad un terzo dell’imposta dovuta per l’esercizio precedente. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 aprile. L’IMFS, è versata in un’ unica soluzione entro il 15 febbraio.
Per quanto riguarda l’IVA, i contribuenti in regime ordinario sono tenuti a presentare le dichiarazioni periodiche (abitualmente con cadenza mensile) e a versare l’imposta dovuta entro il 15 del mese per le operazioni realizzate nel mese precedente, senza obbligo di presentazione della dichiarazione annuale. Il rimborso dell’imposta invece è chiesto per importi superiori a 500.000 FCFA entro due anni, a pena di decadenza, presentando apposita istanza, accompagnata dai documenti giustificativi, al Direttore Generale delle Imposte e delle Dogane.
Il CFE viene versato ogni mese con conguaglio finale a gennaio dell’anno successivo. La CGU è versata in 2 acconti entro il 15 del mese di marzo e di maggio dell’anno di riferimento, ciascuno in misura pari ad un terzo dell’imposta dovuta, il saldo è versato al ricevimento dell’avviso di liquidazione. L’IMF viene versata in unica soluzione entro il 15 febbraio di ogni anno, mentre la tassa rappresentativa dell’imposta minima fiscale è trattenuta mensilmente dal datore di lavoro. Entro il 31 gennaio di ogni anno i contribuenti devono presentare una dichiarazione in cui sono indicati tutti i dati necessari per il calcolo del contributo sulle licenze di esercizio che deve essere versato entro il 31 maggio e una dichiarazione in cui sono indicati tutti i dati necessari per la determinazione del valore locativo ai fini della determinazione del CFPB. La TAF è versata entro il 15 del mese successivo a quello di realizzazione delle operazioni finanziarie. Il CGF è versato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, mentre la relativa dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio.
Capitale: Dakar
Lingua ufficiale: francese
Moneta: Fcfa (franco della Comunità finanziaria dell’Africa – XOF – 1 € = 655,957 F CFA)
Forma istituzionale: repubblica parlamentare
Principali trattati stipulati con l’Italia
Convenzione tra il governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica senegalese al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma il 20 luglio 1998, ratificata in Italia con legge n. 147 del 20.12.2000 ed entrata in vigore il 24 ottobre 2001.
Il codice generale delle imposte (Cgi) in vigore è quello che è stato emanato con la legge n. 92-40 del 9 luglio 1992
Il sistema tributario prevede imposte dirette e indirette il cui gettito è destinato allo Stato e/o alle collettività territoriali (province e comuni). Tutte le fasi di tali entrate (liquidazione delle dichiarazioni, controllo, riscossione) sono gestite dalla Direzione Generale delle Imposte e del Demanio (Direction Générale des Impôts - D.G.I.) per il tramite degli uffici locali. Il codice generale delle imposte (CGI) in vigore è quello emanato con legge n. 92-40 del 9 luglio 1992, come modificato dalla legge n. 2012-31 del 31 dicembre 2012 (legge finanziaria 2013) e da ultimo dalla legge n. 2015-06 del 23 marzo 2015 che in un’ottica di semplificazione e ottimizzazione hanno profondamente revisionato e modernizzato la fiscalità senegalese soprattutto in materia di tassazione dei redditi delle persone fisiche - mediante l’abrogazione dell’imposta proporzionale e del sistema del quoziente familiare e l’introduzione di una contribuzione globale fondiaria sostitutiva di talune imposte – e in materia di imposta di registro nonché di adempimenti dando la possibilità ai contribuenti di presentare le dichiarazioni ed effettuare i versamenti in via telematica.
La tassazione delle persone fisiche
Per il principio di territorialità le persone fisiche fiscalmente domiciliate in Senegal sono qui assoggettate a tassazione per tutti i redditi ovunque prodotti mentre le persone non domiciliate sono assoggettate soltanto per i redditi di fonte senegalese. Pertanto, fatte salve le disposizioni delle convenzioni internazionali contro doppie imposizioni, sono soggetti all’imposta sui redditi (IR) le persone fisiche domiciliate in Senegal indipendentemente dalla loro nazionalità.
Scaglioni annuali di reddito Aliquota
Da 0 a 630.000 FCFA 0%
Da 630.001 a 1.500.000 FCFA 20%
Da 1.500.001 a 4.000.000 FCFA 30%
Da 4.000.001 a 8.000.000 FCFA 35%
Da 800.000.001 a 13.500.000 FCFA 37%
Oltre 13.500.000 FCFA 40%
La tassazione delle persone giuridiche
Per il principio di territorialità l’imposta sulle società (IS) colpisce i redditi delle imprese che esercitano un’attività economica in Senegal ovvero quei redditi che sono imputabili all’impresa in forza di una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. Se l’impresa non dispone di una stabile organizzazione in Senegal i redditi sono considerati di fonte senegalese quando l’attività è esercitata tramite un rappresentante che non ha personalità giuridica distinta o l’impresa effettua un ciclo completo di operazioni commerciali oppure realizza plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli di società senegalesi. Sono soggetti all’imposta sulle società le società di capitali e assimilate (qualunque sia l’oggetto sociale); gli enti pubblici, gli organismi dello Stato o delle collettività locali che abbiano autonomia finanziaria e si dedichino ad una attività di carattere industriale o commerciale o ad operazioni con scopo di lucro; le persone giuridiche domiciliate all'estero che beneficiano in Senegal di redditi immobiliari o vi realizzano plusvalenze derivanti da cessione di diritti mobiliari o diritti sociali detenuti in imprese di diritto senegalese. Possono invece optare (in maniera definitiva e irrevocabile) per l'IS le società di persone e assimilate, i GEIE, le società a responsabilità limitata (S.A.R.L.) il cui socio unico sia una persona fisica. Sono esenti dal pagamento dell’IS determinati enti morali come le casse di credito agricolo, le società di assicurazione e riassicurazione agricole, le cooperative agricole e quelle costituite per l’edificazione di immobili adibiti ad uso abitativo esclusivo dei propri soci.
La base imponibile e le aliquote
La determinazione del reddito imponibile avviene con le stesse regole previste per la determinazione del reddito d’impresa (B.I.C.) con metodo analitico. Sono deducibili i seguenti costi: gli ammortamenti; gli accantonamenti per perdite o oneri specifici; le erogazioni liberali (nel limite del 2 per mille del volume d’affari); le spese generali (consistenti in spese di personale e manodopera, affitto di immobili da parte della società, carichi finanziari dovuti a soci che abbiano messo a disposizione somme al di là degli apporti al capitale sociale, atti di liberalità, doni e sovvenzioni a favore di opere o organismi di interesse generale, spese di sede per le imprese la cui sede sociale sia all'estero, spese di installazione all'estero, spese di rappresentanza pagate a dirigenti e quadri della società, imposte professionali, ad eccezione della stessa IS, dell'imposta minima forfetaria, della tassa speciale sugli autoveicoli intestati alle persona giuridiche e di tutte le ammende e sanzioni). Sono deducibili dal reddito imponibile i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per investimenti immobiliari o in valori immobiliari nel limite del 50% del reddito realizzato con possibilità di riportare l’eccedenza nei successivi esercizi fino all’ottavo.
I dividendi e gli interessi, assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non sono ricompresi nella base imponibile. Il credito di imposta sui dividendi è riportabile per tre esercizi alla fine dei quali può essere chiesto a rimborso. Le società la cui sede centrale è situata in Senegal che detengono almeno il 20% del capitale di una filiale beneficiano di un credito d’imposta pari all’importo della ritenuta operata sui dividendi distribuiti dalla filiale. Detti dividendi non sono imponibili in capo alla società madre per il 95% del loro ammontare a condizione che questa abbia detenuto i titoli per un periodo minimo di due anni. Per quanto riguarda le plusvalenze, si distingue tra plusvalenze realizzate durante l’esercizio dell’attività e quelle realizzate in seguito alla cessazione dell’attività o alla cessione parziale dell’impresa. Nel primo caso la plusvalenza è imputata al reddito d’impresa per il 50% del suo ammontare se il bene oggetto di cessione è detenuto o realizzato almeno da 5 anni, nel secondo caso la plusvalenza è imputata per un terzo del suo ammontare. Se il contribuente si impegna a reinvestire, in imprese di sua proprietà installate in Senegal, entro i tre anni successivi alla realizzazione della plusvalenza un importo pari a quello della plusvalenza aumentato del prezzo di acquisto dei beni ceduti la plusvalenza non viene tassata nell’anno in cui è realizzata. La plusvalenza reinvestita viene considerata come destinata all’ammortamento delle nuove immobilizzazioni e dedotta dal prezzo di acquisto dei beni per il calcolo degli ammortamenti e delle ulteriori plusvalenze. Alle stesse condizioni non sono considerate imponibili le plusvalenze realizzate a seguito di cessione di immobili oggetto di interventi di recupero siti in località individuate con decreto del Ministero delle Finanze. L'aliquota dell’imposta sulle società è unica, attualmente pari al 30%. I redditi inferiori a 1.000 FCFA non scontano l’IS. Per le stabili organizzazioni di società che hanno sede in Stati con cui il Senegal non ha concluso una convenzione contro le doppie imposizioni l’aliquota è pari al 20% della metà dei redditi non reinvestiti. La base di calcolo è costituita dal reddito dell’ultimo esercizio chiuso ovvero dai redditi rapportati ad un periodo di 12 mesi in caso di esercizio di durata inferiore o superiore all’anno.
L’imposta minima forfetaria sulle società
Si applica a decorrere dal secondo anno di attività a tutte le società e le persone giuridiche soggette ad IS. L’IMFS rappresenta un acconto dell'IS dalla quale verrà dedotta nel caso in cui il risultato dell'esercizio fiscale sia positivo. Al contrario, in caso di risultato deficitario, l’IMF avrà valore di imposta definitiva, già acquisita all’Erario. L’IMFS è calcolata applicando lo 0,5% al volume d'affari lordo realizzato nell'esercizio precedente.
In ogni caso non può essere inferiore a 500.000 FCFA né superare i 5 milioni FCFA.
L’imposta sul valore aggiunto
L’imposta è applicata a decorrere dal 1991. Nel quadro del mercato comune UEMOA, che ha imposto agli Stati membri l'armonizzazione delle rispettive legislazioni in materia di imposta sul valore aggiunto nonché l'adozione di un'aliquota unica compresa tra il 15 ed il 20% e di una tabella comunitaria di beni e servizi esenti, il Senegal ha fissato, con legge del 6 settembre 2001, l'aliquota Iva al 18%. L'aliquota ridotta del 10% si applica ai prodotti locali e alle importazioni, in particolare i prodotti di grande consumo (frutta, legumi, carta) e alle Le prestazioni di servizio legate all'attività del turismo. Tra le operazioni esenti troviamo quelle relative a: prestazioni ospedaliere (compreso il trasporto di feriti e malati, e le cure fornite da centri ospedalieri pubblici, case di cura e organismi assimilati, nonché le prestazioni rese da membri del corpo medico e paramedico); forniture di medicinali e di prodotti farmaceutici, nonché di materiali e di prodotti specifici per le attività mediche; forniture di prodotti alimentari non trasformati e di prima necessità, la cui lista è oggetto di decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze; prestazioni di servizi effettuate nel settore dell'insegnamento scolastico o universitario da istituzioni pubbliche o private o da organismi assimilati sottoposti a regolamentazione amministrativa; operazioni bancarie e prestazioni assicurative, che vengono sottoposte a tassazione specifica, nonché le prestazioni di riassicurazione e coassicurazione; vendita, importazione, stampa e composizione di libri, giornali e pubblicazioni periodiche di informazione, ad eccezione delle entrate derivanti dalla pubblicità, nonché le vendite e le importazioni di carta da giornale e di altra carta per stampa utilizzata nella realizzazione di giornali e altri periodici; importazione di beni sottoposti ad un regime doganale sospensivo nonché le prestazioni di servizi connesse ai beni sottoposti a regime doganale di transito; operazioni di trasporto pubblico di viaggiatori effettuate da trasportatori iscritti come tali nel registro delle licenze, titolari di autorizzazioni regolamentari che pratichino tariffe omologate dalla pubblica autorità, salvo opzione per l’imponibilità; importazioni e rivendite, senza previa trasformazione, di prodotti e merci destinati allo Stato, alle municipalità e agli enti pubblici nella misura in cui tali prodotti siano esonerati dai diritti doganali di entrata. Disposizioni particolari sono previste per la fornitura e la vendita di tabacchi nonché delle bevande alcoliche e non alcoliche.I contribuenti in regime ordinario sono tenuti a presentare le dichiarazioni periodiche (abitualmente con cadenza mensile) e a versare l’imposta dovuta entro il 15 del mese per le operazioni realizzate nel mese precedente, senza obbligo di presentazione della dichiarazione annuale.Il rimborso dell’imposta invece deve essere chiesto a pena di decadenza entro due anni presentando apposita istanza, accompagnata dai documenti giustificativi, al Direttore Generale delle Imposte e delle Dogane. La normativa Iva si applica anche ai non residenti che effettuano operazioni economiche in Senegal i quali devono identificarsi presso l’ufficio delle imposte tramite un rappresentante domiciliato in Senegal che si impegna ad assolvere tutte le formalità e i pagamenti, in caso contrario l’imposta e le sanzioni sono dovute dal cliente-residente.
Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamenti
I contribuenti sono tenuti a versare l’IR tre tranches, ciascuna pari ad un terzo dell’imposta dovuta sui redditi dell’anno precedente: i primi due acconti entro il 15 febbraio e il 30 aprile, il saldo entro il 15 giugno. I titolari di redditi soggetti a ritenuta alla fonte sono esonerati dal versamento degli acconti. La ritenuta operata mensilmente dal datore di lavoro viene versata entro il 30 del mese successivo, tuttavia i datori di lavoro che operano ritenute mensili per un importo inferiore a 20.000 FCFA e coloro che sono assoggettati al regime ordinario semplificato e alla CGU effettuano il versamento a gennaio, aprile, luglio e ottobre per le ritenute operate nel trimestre. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. La dichiarazione deve essere accompagnata dall’indicazione dei carichi familiari e degli elementi considerati dal CGI come indici di ricchezza (residenze principali e secondarie anche all’estero, frutteti, cavalli da corsa, custodi, cuochi e giardinieri, automobili, barche, aerei da turismo). I contribuenti che possiedono soltanto redditi di lavoro dipendente soggetti a ritenuta alla fonte sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione. Per i redditi derivanti da attività professionale il termine per la presentazione è il 31 marzo mentre per i redditi d’impresa è il 30 aprile.
L'IS è pagata in tre rate (15 febbraio, 30 aprile e 15 giugno) nel corso dell’anno successivo all’esercizio di riferimento. Il primo acconto non può essere inferiore all’importo dovuto a titolo di IMFS, il secondo acconto è pari ad un terzo dell’imposta dovuta per l’esercizio precedente. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 aprile. L’IMFS, è versata in un’ unica soluzione entro il 15 febbraio.
Per quanto riguarda l’IVA, i contribuenti in regime ordinario sono tenuti a presentare le dichiarazioni periodiche (abitualmente con cadenza mensile) e a versare l’imposta dovuta entro il 15 del mese per le operazioni realizzate nel mese precedente, senza obbligo di presentazione della dichiarazione annuale. Il rimborso dell’imposta invece è chiesto per importi superiori a 500.000 FCFA entro due anni, a pena di decadenza, presentando apposita istanza, accompagnata dai documenti giustificativi, al Direttore Generale delle Imposte e delle Dogane.
Il CFE viene versato ogni mese con conguaglio finale a gennaio dell’anno successivo. La CGU è versata in 2 acconti entro il 15 del mese di marzo e di maggio dell’anno di riferimento, ciascuno in misura pari ad un terzo dell’imposta dovuta, il saldo è versato al ricevimento dell’avviso di liquidazione. L’IMF viene versata in unica soluzione entro il 15 febbraio di ogni anno, mentre la tassa rappresentativa dell’imposta minima fiscale è trattenuta mensilmente dal datore di lavoro. Entro il 31 gennaio di ogni anno i contribuenti devono presentare una dichiarazione in cui sono indicati tutti i dati necessari per il calcolo del contributo sulle licenze di esercizio che deve essere versato entro il 31 maggio e una dichiarazione in cui sono indicati tutti i dati necessari per la determinazione del valore locativo ai fini della determinazione del CFPB. La TAF è versata entro il 15 del mese successivo a quello di realizzazione delle operazioni finanziarie. Il CGF è versato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, mentre la relativa dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio.
Capitale: Dakar
Lingua ufficiale: francese
Moneta: Fcfa (franco della Comunità finanziaria dell’Africa – XOF – 1 € = 655,957 F CFA)
Forma istituzionale: repubblica parlamentare
Principali trattati stipulati con l’Italia
Convenzione tra il governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica senegalese al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma il 20 luglio 1998, ratificata in Italia con legge n. 147 del 20.12.2000 ed entrata in vigore il 24 ottobre 2001.